RCA, niente multa se la data di scadenza rientra nei 15 giorni successivi alla scadenza

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, nei giorni scorsi ha emanato una circolare con il quale si invitano le pattuglie delle Forze dell’Ordine presenti lungo le strade italiane a non elevare multe agli automobilisti che hanno l’assicurazione scaduta da non più di 15 giorni.
Nella lettera si ricorda che l’articolo 22 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2009 “codice delle assicurazioni private”, introducendo l’articolo 170-bis riguardante l’esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.  La norma stabilisce che le compagnie assicurative debbano stipulare contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A di durata annuale che si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere più tacitamente rinnovati.

Viene precisato che la compagnia di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e nel contempo a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.
Poiché la norma prevede espressamente “estensione della copertura assicurativa alla scadenza annuale per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza”, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere un altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare ad esibire il certificato e il contrassegno scaduti.
Pertanto, si legge nella circolare, mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all’operatore di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l’accertamento dell’illecito anche sull’applicazione dell’articolo 193 del Codice della Strada solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo. Alla luce di quanto esposto, conclude la circolare, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del C. d. S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.

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