Tax credit per il wifi negli alberghi. Il rimborso fiscale può essere richiesto da chi ha almeno sette camere

Wi-Fi«Il tax credit per il turismo digitale è pienamente operativo». Sono queste le parole con cui il ministro Franceschini ha ufficialmente annunciato la pubblicazione del decreto attuativo relativo al credito d’imposta del 30% promesso dal governo per la digitalizzazione delle imprese turistiche. Il bonus digitalizzazione, che era atteso da diverse settimane e anche mesi, è diventato operativo solo da pochi giorni, con molto ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti. Tra le spese eleggibili per richiedere il credito, ci sono anche quelle relative all’installazione di impianti Wi-Fi all’interno delle strutture alberghiere. Si tratta quindi di un’occasione d’oro per tutti i gestori degli esercizi ricettivi intenzionati a dotare la propria struttura di una nuova rete Wi-Fi, o intenzionati ad ammodernarne una già esistente.

Il decreto indica che possono richiedere il rimborso le strutture ricettive singole di qualsiasi tipologia, aventi almeno 7 camere (alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, marina resort) e strutture extralberghiere (affittacamere, ostelli della gioventù, case e appartamenti vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani e ulteriori strutture individuate come tali dalle normative regionali). Esercizi ricettivi aggregati con servizi extraricettivi o ancillari (aggregazioni costituite da un esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività quali ristorazione, trasporto, prenotazione, accoglienza turistica ecc.). Agenzie di viaggio e tour operator, che appartengano al cluster 10 dello studio di settore relativo alle “Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming” e al cluster 11 dello studio di settore relativo alle “Agenzie specializzate in turismo incoming”.

Il tax credit copre gli anni 2014, 2015 e 2016, ed è applicabile a spese il cui importo massimo non superi 41.666 euro per ciascun soggetto ammesso al beneficio. Il credito d’imposta ottenibile è pari al 30% delle spese sostenute, quindi fino a un massimo di 12.500 Euro. Questi rimborsi non sono cumulabili con altri sgravi fiscali.

Un altro importante requisito per ottenere il credito sulle spese relative all’impianto Wi-Fi è che l’esercizio metta a disposizione dei clienti un servizio gratuito con velocità di connessione pari ad almeno 1 Mbit/s in download, così come previsto da un emendamento presentato dal deputato Boccadutri nella Legge di Stabilità 2014.

Per vedersi riconosciuto il tax credit, è necessario presentare domanda al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo attraverso modalità telematiche ancora da definirsi. Per le spese sostenute nell’anno 2014, la trasmissione delle domande dovrà avvenire entro 60 giorni dalla predisposizione di tali modalità telematiche. Per le spese sostenute nel 2015 e 2016, le richieste di rimborso dovranno essere inviate tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell’anno successivo.

I rimborsi saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Tutta la documentazione legale relativa agli esborsi effettuati dovrà essere presentata dal proprio commercialista o da un altro soggetto equivalente.

Il Ministero verificherà l’ammissibilità delle singole domande anche in base alle risorse disponili, che hanno un tetto massimo di 15 milioni di euro per ciascuno dei tre anni di validità della norma.

Chi come attività principale non abbia quella dell’Internet provider o dell’Internet point e voglia offrire (o vendere) la connessione a Internet agli utenti e ai clienti di un’attività aperta al pubblico non deve chiedere alcuna autorizzazione (era necessaria un’autorizzazione della Questura fino alla fine del 2010, per via di commi del cosiddetto “Decreto Pisanu”, oggi abrogati); chi offre un servizio Internet hotspot può farlo senza la necessità di identificare i clienti: è possibile quindi far connettere gli utenti senza sapere chi essi siano (prima, con il Decreto Pisanu, era invece necessario identificarli); chi effettua (come ad esempio un hotel) trattamento di dati personali in forma elettronica è obbligato, dal Codice Privacy, a mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere tali dati da intrusioni provenienti da Internet o dall’interno della propria rete informatica; chi mette a disposizione di terzi la connessione a Internet intestata a sé o alla propria azienda può risultare responsabile, in sede civile, di attività illecite commesse tramite la connessione stessa, a meno che non sia in grado di dimostrare che siano stati terzi (anche sconosciuti) a commettere tali attività.

Quindi oggi qualsiasi struttura aperta al pubblico può fornire ai propri clienti un servizio di connessione a Internet, senza burocrazia. Per offrire un servizio sicuro e in linea con le normative vigenti è necessario disporre un sistema in grado di garantire l’inviolabilità della rete della struttura, preservare l’integrità dei dati personali raccolti e, soprattutto, assicurare che i titolari della struttura non siano in alcun modo responsabili delle attività dei clienti.

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