Fisco. Arriva il lasciapassare (waiver) per le banche estere

Foto soldiÈ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza di fac-simile del waiver, l’autorizzazione, rilasciata agli intermediari finanziari da parte dei contribuenti che intendono avvalersi della collaborazione volontaria, a trasmettere tutti i dati che riguardano le attività oggetto della procedura alle Autorità finanziarie italiane richiedenti. Questo fac-simile può essere un utile strumento di ausilio e ci si aspetta che il suo contenuto possa essere arricchito anche con il contributo dei cittadini, degli operatori del settore e dei professionisti.

La presentazione all’Agenzia di questa autorizzazione consente al contribuente di ottenere una riduzione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi dichiarativi, previsti dall’art. 4 del Dl 167/1990, della metà del minimo edittale, anche se il contribuente non trasferisce le attività oggetto di collaborazione in un Paese non appartenente all’UE o allo SEE che assicura lo scambio automatico di informazioni. Inoltre, al contribuente che presenta il waiver all’Agenzia delle Entrate non si applica il raddoppio dei termini di cui all’articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del Dl 78/2009, nel caso in cui le attività finanziarie vengano detenute o trasferite nella Confederazione Elvetica, in Liechtenstein o nel Principato di Monaco, in quanto Stati che hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale secondo gli standard OCSE entro il 2 marzo 2015.

Spiega il quotidiano economico Italia Oggi: “In questo modo, come previsto dalla legge n. 186/2014, sarà possibile beneficiare degli stessi sconti sulle sanzioni da monitoraggio fiscale applicabili a chi rimpatria materialmente le somme in Italia. La banca estera dovrà controfirmare il nullaosta, liberandosi così da ogni possibile responsabilità per violazione dell’obbligo di riservatezza garantito dalla normativa domestica”.

I dati che potranno essere trasmessi al fisco italiano decorreranno dalla data del 1° gennaio 2014.

Vuoi lasciare un commento?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *