Imu agricola, chi deve pagare e a chi spetta la detrazione di 200 euro

Imu AgricolaChi deve pagare e come l’Imu Agricola (D.L. 4/2015) in scadenza il 16 giugno 2015? I chiarimenti sono arrivati dal ministero delle Finanze tramite risposte ai singoli quesiti posti da contribuenti, operatori professionali, associazioni di categoria e da soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi. Il decreto legge 4/2015 prevede una detrazione di 200 euro a decorrere dal 2015 per i terreni agricoli professionali iscritti alla previdenza e ricadenti nei comuni elencati nell’allegato A della legge. La detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Quelle che vi proponiamo sono quasi tutte le risposte fornite dal ministero e da noi semplificate. Quanti volessero leggere le risposte in originale può consultare il link che trovate alla fine dell’articolo

1) La nuova detrazione spetta solo per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A e se, nel caso di comuni parzialmente delimitati (PD), la detrazione spetta solo per i terreni ubicati nella parte “svantaggiata” del territorio comunale.

2) La detrazione si applica anche ai soggetti con la qualifica di coltivatore diretto o IAP, anche se locati o dati in comodato a soggetti che a loro volta hanno qualifica conduttore diretto/IAP iscritti alla previdenza agricola. Tale principio di legge è stato del resto confermato anche nella Risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015.

3) La detrazione di 200 euro è calcolata con riferimento a tutti i terreni condotti direttamente dal soggetto, anche se ubicati sul territorio di più comuni di collina svantaggiata. Al soggetto, quindi, non spettano 200 euro per ogni terreno né 200 euro per ogni comune di ubicazione degli immobili posseduti, bensì 200 euro in totale. Se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell’immobile. Nel caso in cui i soggetti non siano tutti conduttori del fondo l’agevolazione si applica solo a chi possiede i requisiti.

4) La detrazione di 200 euro si ripartisce nei vari comuni in cui il soggetto possiede i terreni in base al valore IMU degli stessi, rapportandola al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e alle quote di possesso.

5) La dichiarazione Imu agricola deve essere presentata per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazioni. Detto obbligo non sussiste qualora il comune è, comunque, in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. Questo caso si verifica in terreni ubicati in comuni classificati montani e in quelli delle isole minori.

6) La detrazione per i terreni di collina svantaggiata va riportata nell’apposito campo del modello F24 e del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile. Codice tributo 3914 nel campo “detrazione”.

7) I contribuenti che hanno versato l’Imu su terreni che adesso risultano esenti hanno diritto al rimborso (o alla compensazione se così previsto dal regolamento comunale) di quanto versato da parte dei comuni. Tale rimborso si applica però solo per l’anno 2014 e non per l’anno 2013 non prevista dal decreto.

Tutte le risposte originali del ministero delle Finanze sono consultabili seguendo questo link: http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/FAQ_IMU_agricola_2852015.pdf

Monica Adorno

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