Il Tribunale di Catania sospende l’esecutività di un mutuo: esoste e generiche le richieste della banca. Via alla consulenza tecnica

Tribunale cataniaCatania – Il Giudice della Quarta Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Concetta Grillo, con un’ordinanza depositata pochi giorni fa ha sospeso l’esecutività di un contratto di mutuo in virtù del quale la banca aveva intimato ad un consumatore il pagamento della complessiva somma di €. 146.279,89 per residuo capitale in virtù di mutuo, rate arretrate, interessi di mora, diritti di commissione e conguaglio rischi cambio.
L’ordinanza è stata emessa nel giudizio di opposizione a precetto prontamente opposto dal cliente della banca dopo che gli era stato notificato atto di precetto contenente l’intimazione di pagamento.

Nell’opposizione veniva evidenziata l’illegittimità delle pretese della banca con contestazioni specifiche delle singole voci di credito anche con il raffronto delle somme richieste in passato, con altro atto di precetto del 1993. Il Giudice ha osservato infatti che l’opponente ha dedotto “l’illegittimità del precetto sotto il profilo dell’eccessività delle somme richieste specificamente contestando le voci di credito di cui al precetto deducendo con specifico riferimento alla somma (superiore a €. 91.000,00) richiesta a titolo di interessi la genericità della pretesa, la mancata indicazione del tasso applicato e l’omessa indicazione della sorte capitale sulla quale gli interessi sarebbero stati maturati e l’entità delle somme pagate successivamente all’intimazione del primo precetto”.

Con la medesima ordinanza è stata disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) al fine di quantificare il credito tenendo conto del contenuto del contratto sottoscritto dalle parti e dei versamenti effettuati anche successivamente alla notifica del primo atto di precetto, nonché di accertare se siano stati addebitati interessi superiori al tasso soglia ex lege 108/1996, legge 28.02.2001 e art. 644 c.p. per come eccepito nell’opposizione.

Il Giudice, dopo aver rilevato che nel frattempo la banca ha eseguito pignoramento immobiliare sulla scorta dell’atto di precetto opposto, ha così sospeso l’esecutività del titolo, che adesso determinerà, in attesa che si faccia chiarezza, la sospensione anche della predetta procedura esecutiva che è stata intrapresa.

“Le banche continuano ancor oggi a richiedere indiscriminatamente – ha dichiarato l’avv Calì presidente di Confconsumatori Sicilia che assiste in giudizio il consumatore – a vario titolo somme non solo illegittime ma senza dare ragione dei criteri dei loro incomprensibili ed ingiustificati calcoli. Per tali motivi è importante che i consumatori reagiscano a tali comportamenti in tempo utile”.

Eventuali informazioni possono essere richieste presso gli uffici della Confconsumatori di viale della Libertà 221 a Catania, tel 095.2500426.

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