Ryanair cancella 2.000 voli e Confconsumatori non ci sta. Ecco come difendersi tra rimborsi e risarcimenti

Carmelo Calì, presidente Sicilia di Confconsumatori: “Il diritto alla libera circolazione non va in ferie. Sono almeno tre i fronti di tutela sui quali Confconsumatori sarà presente a fianco dei passeggeri e ci auguriamo che intervengano subito le Autorità”

RyanairIl Ceo di Ryanair, Michael O’Leary, ha appena dichiarato che entro oggi verrà resa pubblica la lista dei voli cancellati fino alla fine di ottobre (in effetti non è stato così, visto che a mezzogiorno di martedì 19 settembre l’elenco aggiornato arriva solo al 28 settembre, nda). Non stiamo parlando di due o tre voli, ma di oltre duemila con una richiesta di rimborsi, che verranno richiesti alla società irlandese, pari a circa 20 milioni di euro. E forse anche di più. Sicuramente il disagio e l’ansia dei passeggeri avranno influito su questa scelta che ha subito un’inversione di tendenza proprio nelle ultime ore.
Per molti voli il preavviso concesso per cambiare volo o annullarlo è davvero poco, tanti di questi potrebbero essere viaggi di lavoro. Ed è per questo che Confconsumatori si era già attivata per il rispetto di quanto previsto dai “Diritti del passeggero”. “Le cancellazioni annunciate da Ryanair sono un fatto molto grave – sottolinea Carmelo Calì, presidente regionale dell’associazione – che calpesta i diritti dei passeggeri. La Compagnia cerca di fare confusione mischiando, a giustificazione, i fattori esterni, come ad esempio gli scioperi dei controllori di volo e il maltempo, con quelli interni quali l’impatto crescente delle ferie di piloti e personale di cabina. Ci troviamo di fronte ad una totale assenza di trasparenza e sorge il dubbio che vi siano altri motivi non esplicitati”.

La decisione è stata adottata in totale spregio del dovuto contemperamento delle esigenze del vettore di programmare la propria capacità di trasporto per una corretta allocazione della stessa con le altrettanto legittime aspettative dei passeggeri di fruire dei voli acquistati. Infatti, oltre al rispetto del Regolamento n. 261/2004, la Compagnia ha l’obbligo di porre in essere quei comportamenti ulteriori che discendono dall’applicazione del più generale principio di buona fede a cui si ispira tutta la disciplina a tutela del consumatore.

Tutto quanto accaduto, inoltre, ha determinato un evidente effetto discriminatorio ed una sostanziale alterazione del gioco concorrenziale in quanto nei mesi scorsi se i passeggeri fossero stati a conoscenza della possibile cancellazione dei voli magari non avrebbero acquistato i biglietti e si sarebbero rivolti ad altre compagnie. E Ryanair non può certamente sostenere di aver scoperto improvvisamente che doveva concedere le ferie ai propri dipendenti. È mancata quindi anche la dovuta informazione, che deve essere “effettiva”, trasparente e tale da realizzare lo scopo di rendere edotto il passeggero di ogni eventualità.

Risulta di tutta evidenza che ci troviamo di fronte a una pratica commerciale scorretta sanzionabile dall’Antitrust. Ci auguriamo che su questa faccenda intervenga a tutela dei passeggeri anche l’ENAC, quale Autorità individuata dal Governo italiano a controllare il rispetto del Regolamento Comunitario 261/04, e lo chiederemo espressamente. E, da questo punto di vista, sarebbe interessante che Ryanair spiegasse in virtù di quali criteri ha scelto i voli da cancellare, e quali sono i voli cancellati programmati. Perché, in ossequio alla trasparenza, queste informazioni devono essere rese dalla Compagnia. È troppo facile infatti dire che saranno date le singole comunicazioni ai singoli passeggeri, Ryanair deve tirar fuori l’elenco completo.
«I fronti di tutela sono ampi: Antitrust, ENAC, rimborsi e risarcimenti ai singoli consumatori. Noi saremo presenti su tutti e tre tali fronti a tutela dei passeggeri» hanno dichiarato l’avvocato Carmelo Cali, responsabile trasporti Confconsumatori e Mara Colla Presidente Nazionale dell’associazione.

I DIRITTI DEI PASSEGGERI: RIPROTEZIONE E RIMBORSO
La Compagnia ha dichiarato che indicherà un volo alternativo di riprotezione.
È bene chiarire che il passeggero sarà libero di accettare o meno la soluzione prospettata e quindi avrà diritto di rifiutarla se non confacente alle proprie esigenze. In quest’ultimo caso gli spetterà innanzitutto il rimborso del prezzo del biglietto non utilizzato, se invece accetterà di essere riprotetto non avrà diritto ad alcun rimborso.
Ma, ad entrambe le tipologie di passeggeri, sono riconosciuti altri i diritti.

COMPENSAZIONE PECUNIARIA
È necessario distinguere tra passeggeri a cui la cancellazione verrà comunicata con un preavviso superiore o inferiore a due settimane. A questi ultimi spetterà la compensazione pecuniaria che andrà da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 600,00 euro in base alla lunghezza della tratta. Ryanair potrà sottrarsi alla compensazione solo se il volo di riprotezione giungerà alla destinazione finale entro quattro ore dall’orario originariamente previsto ed entro due ore nel caso in cui il passeggero sia avvisato meno di sette giorni prima della partenza.
Nessuna compensazione pecuniaria spetterà, purtroppo, ai passeggeri che saranno avvisati con oltre due settimane di preavviso, ed essendoci voli cancellati fino alla fine di ottobre è prevedibile che si tratterà, percentualmente, di un numero elevato di passeggeri. Questi ultimi dovranno quindi accontentarsi del solo eventuale rimborso del prezzo del biglietto? Per nulla!

RISARCIMENTO SUPPLEMENTARE
Infatti, a tutti i passeggeri, e quindi sia a quelli a cui spetterà la compensazione pecuniaria, che agli altri, spetta ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Comunitario 261/04 il cosiddetto risarcimento supplementare. Ne consegue che tutti i danni patrimoniali che i passeggeri subiranno a causa della cancellazione potranno essere risarciti. Si tratta in particolare di tutte quelle spese che il passeggero ha preventivamente affrontato in occasione del viaggio e che andranno perse, totalmente o parzialmente, quali ad esempio la prenotazione di un hotel. Oppure quelle che dovrà sostenere a causa della cancellazione, ad esempio acquistando altro biglietto presso altra compagnia per partire lo stesso giorno programmato, in assenza di adeguata riprotezione da parte di Ryanair. È vero che Ryanair potrebbe rimborsare il prezzo del biglietto, ma se il passeggero fosse costretto ad acquistare il nuovo biglietto ad un prezzo superiore, riceverebbe indubbiamente un danno che la Compagnia dovrà risarcire.

ASSISTENZA
È bene ricordare che ai passeggeri spetterà anche la cosiddetta assistenza, anche se comunicando la Compagnia in anticipo le cancellazioni è presumibile che nessuno trovi la brutta notizia una volta arrivato in aeroporto. In ogni caso è un diritto del passeggero ricevere pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa ed eventuale pernottamento in caso di riprotezione al giorno successivo con diritto al transfert per e dall’albergo.

Ai passeggeri consigliamo di inviare raccomandata a/r oppure Pec alla rappresentanza in Italia della Compagnia aerea contestando i fatti e chiedendo i risarcimenti.
Per qualsiasi informazione ed assistenza ci si potrà rivolgere, anche da subito, alla mail disservizi.aerei@confconsumatori.it e al numero telefonico 340-7289212.
Monica Adorno

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