Nuovo balzello da pagare per sostituire le gomme invernali correndo il rischio – in caso contrario – di dover pagare una multa da 419 euro fino alla “modica” cifra di 1.682 euro?
Forse non è proprio così. La notizia che sta circolando in questi giorni è inesatta. L’obbligo di montare le gomme estive scatta solo in alcuni casi.
Nello specifico la circolare indica che dal 15 maggio non è consentito viaggiare con pneumatici di tipo M+S con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione. Ed è proprio in questo caso che si rischia la multa dai 419 ai 1682 euro, il ritiro della carta di circolazione e l’invio in revisione del veicolo.
Come specificato dalla CGIA di Mestre questa sanzione quindi riguarda solo chi ha questo tipo di gomme e non tutti gli automobilisti.
Dal 15 aprile al 15 maggio il Ministero ha concesso una deroga a chi monta pneumatici di tipo M+S con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione perché sono emerse difficoltà nell’adeguamento alla normativa. La circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione sarà di nuovo consentita dal 15 novembre, quando torneranno in vigore le ordinanze che obbligano a montare le gomme invernali o ad avere le catene da neve a bordo.
Quindi si precisa che “l’uso degli pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione ivi compreso l’indice di velocità non ha restrizioni di carattere temporale e che pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare”.