Il Tribunale di Catania Sez. I, in composizione monocratica – Il Giudice dott.ssa Corrao Consuele, ha depositato nei giorni scorsi la sentenza nr. 286/13 Trib. Nr. 11064/11 RG. del 6 giugno 2014 che condanna in primo grado un condomino a cinque mesi di reclusione più spese giudiziarie.
L’imputato è stato riconosciuto colpevole di reato di cui all’articolo 659 c.p. perché non impedendo gli strepitii di due cani, un gatto e un merlo indiano specialmente nelle ore notturne, animali dallo stesso tenuti in un cortiletto antistante la propria abitazione facente parte del corpo condominiale di via Plebiscito 597 ang. Via Campisano, Catania – disturbava il riposo delle persone del vicinato.
Di scarso rilievo è stata la circostanza che a sporgere la denuncia sia stato soltanto un condomino. Di contro ha influito, il fatto che, dal lato interno (quello del cortile) l’abitazione della parte offesa fosse molto vicina alla zona in cui abitualmente venivano custoditi gli animali. La sentenza, oltre all’applicazione dell’art. 659 c.p. fa riferimento ai continui reclami del vicinato e dell’amministratore del condominio e alla sentenza della Cassazione penale sez. I. 22 giugno 2006 n. 23130 che così recita «Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 659 c.p. è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall’agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di essa si sia in concreto lamentato».
Carmelo Santangelo