Arrivano i “Velo Ok”

Quei contenitori cilindrici a cabina, di colore arancione, che adesso si vedono anche lungo le nostre strade sono i “Velo Ok”. Sono  in grado di ospitare un rilevatore di velocità. In questo caso, però, devono essere presidiati da un agente delle forze dell’ordine. Quindi capita più spesso che siano vuoti ed abbiano l’unico compito da fungere come deterrente psicologico contro l’alta velocità. Purtroppo, è capitato però che i comuni si siano serviti di questo strumento in maniera impropria, con l’obiettivo di elevare multe a raffica e fare cassa. I “Velo Ok” che nascondono al loro interno un autovelox attivo sono legali solo se c’è almeno un agente delle forze dell’ordine a presidiarli. Secondo quanto prevede la norma, infatti, i controlli automatici di rilevamento della velocità sulle strade urbane sono vietati per legge, a meno che ci sia l’autorizzazione prefettizia che indica le strade dove non è possibile fermare il guidatore per la contestazione immediata, in base alla pericolosità del tratto e al traffico. Niente postazioni automatiche, quindi. Serve almeno un vigile. Tranne che, naturalmente, i “Velo Ok” siano vuoti o comunque gli autovelox al loro interno siano disattivati.
Il punto è che il Ministero dei Trasporti, con la circolare del 24 luglio 2012 e il più recente parere del 30 settembre 2013, ha specificato che: “I manufatti in oggetto non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), e dunque per essi non risulta concessa alcuna omologazione ovvero approvazione, ai sensi dell’art. 45 c. 6 del Codice e dell’art. 192 c. 2 ovvero c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale. L’eventuale impiego come componenti della segnaletica non può essere autorizzato in quanto i manufatti non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dal vigente Regolamento”.
Il Ministero chiarisce anche un ulteriore e fondamentale aspetto di cui i Comuni non sembra tengano conto: “Nel caso di installazione a bordo strada deve essere valutata la possibilità che tali manufatti possano costituire ostacolo e pertanto esiste l’opportunità di proteggerli adeguatamente ai sensi della vigente normativa in materia di dispositivi di ritenuta”. In alcuni casi, come in provincia di Alessandria e di Bergamo, l’utilizzo che ne è stato fatto ha inciso sulle cause che hanno provocato gravi incidenti in cui sono stati coinvolti dei motociclisti.
Dunque è tutto chiarissimo, ma i Comuni continuano ad ignorare le regole, tanto che ormai per essi si parla di indagini volte a verificare i motivi e le condizioni di acquisto, se cioè per trattativa diretta anziché per gara pubblica. Il costo di ogni scatolotto è infatti di alcune migliaia di euro e la loro utilità spesso è vanificata dalla mancanza delle condizioni necessarie a validare la contravvenzione per eccesso di velocità e dunque a giustificare con reali motivi di sicurezza stradale, tale esborso.

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