Minori e assunzioni: dal 6 aprile si può solo con l’autocertificazione contro gli abusi. Previste multe da 10 a 15mila euro

bambino_violenza_web-400x300Lavoro, minori e novità per le assunzioni. È questo il contenuto della circolare emessa dal Ministero della Giustizia il 3 aprile 2014 che offre chiarimenti operativi in merito al D.Lgs. 39 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva  2011/93/UE  relativa  alla  lotta  contro l’abuso e lo  sfruttamento  sessuale  dei  minori  e  la  pornografia minorile”.

In cosa consiste esattamente? «Dal 6 aprile 2014, i datori di lavoro pubblici e privati che intendono assumere personale impiegato professionalmente a contatto diretto e  regolare  con  minori, hanno l’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale. La sanzione prevista per la violazione dell’obbligo consiste in una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 10.000,00 e 15.000,00 euro. Il Ministero della giustizia precisa che, in prima sede e al fine di agevolare l’applicazione della novella, il datore, una volta inoltrata la richiesta al casellario, è autorizzato a procedere all’assunzione del lavoratore».

«La nuova normativa è il risultato di un recepimento normativo della Comunità europea e, nella pratica, non consiste nella “semplice” richiesta del casellario giudiziario da parte di chi si sta per assumere – ci dice il dott. Mario D’Urso, consulente del lavoro – ma in un’autocertificazione in cui si dichiara, in sostanza, di non essere pedofili né di volerlo diventare in futuro. La modulistica vale solo per chi deve essere assunto dal 6 aprile 2014.

«Eppure in questi giorni c’è ancora molta confusione – continua D’Urso – sui metodi di applicazione che, secondo alcuni, andrebbero contro la legge sulla privacy. In Francia, che ha già recepito il dettato comunitario, tale adempimento si fa online».

Per maggior precisione, nel certificato non devono risultare condanne contro i minori quali pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, prostituzione minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, adescamento di minorenni. Occorre anche che sia precisata l’assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con i minori.

Si ribadisce che la normativa si riferisce agli assumendi e non ai già assunti, in data precedente il 6 aprile 2014, o alle attività di volontariato. L’obbligo riguarda solo i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

I tribunali sono già attrezzati ad assistere i datori di lavoro in questo nuovo adempimento?

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