Riforma delle province, ecco la nuova legge. Ok della Commissione, presto all’Ars

SiciliaL’iter della riforma delle province siciliane continua. Una volta defunta la vecchia legge dello scorso anno sarebbe bastato una legge composta da un solo articolo:Si recepisce in toto la legge n. 56 del 7 aprile 2014”, la cosiddetta “legge Delrio”. Invece si devono per forza scrivere carte in più ed ecco che la commissione Affari istituzionali dell’Ars elabora e adotta un nuovo disegno di legge che presto dovrebbe andare in aula. La nuova legge, elaborata dall’assessore regionale agli Enti Locali Ettore Leotta, prevede l’istituzione di tre Città Metropolitane (Catania, Messina e Palermo) e sei Liberi Consorzi. Quella vecchia prevedeva invece tre Città Metropolitane e nove Liberi Consorzi. I nuovi soggetti amministrativi avranno le medesime funzioni previste dalla legge Delrio e in più anche i compiti di gestione delle vecchie province.
Il disegno di legge “833-783-791-819-822-823-824-831-832-839-842-848 bis Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane” è composto da 55 articoli. Ecco i passaggi più importanti.

Organi del libero Consorzio comunale: il Presidente del libero Consorzio comunale, l’Assemblea del libero Consorzio comunale, la Giunta del libero Consorzio comunale. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti al territorio del libero Consorzio. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci in carica dei comuni appartenenti al territorio del libero Consorzio comunale. Non sono elettori né possono essere eletti i sindaci e i consiglieri comunali che abbiano riportato una condanna anche non definitiva.
L’Assemblea del libero Consorzio comunale, composta dai sindaci dei comuni compresi nel territorio del libero Consorzio, è l’organo di indirizzo politico e di controllo dell’Ente di area vasta.
La Giunta del libero Consorzio comunale è organo esecutivo dell’Ente di area vasta ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto ed è composta da: quattro componenti, per i liberi Consorzi comunali con popolazione residente fino a 400.000 abitanti; sei componenti, per i liberi Consorzi comunali con popolazione residente superiore a 400.000 ed inferiore a 650.000 abitanti; otto componenti, per i liberi Consorzi con popolazione residente pari o superiore a 650.000 abitanti. La Giunta del libero Consorzio comunale è eletta dall’Assemblea del libero Consorzio comunale ed è composta da sindaci e consiglieri comunali in carica.
Organi della Città metropolitana: il Sindaco metropolitano, la Conferenza metropolitana, la Giunta metropolitana.
Il Sindaco metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti al territorio metropolitano. Non sono elettori né possono essere eletti i sindaci ed i consiglieri comunali che abbiano riportato una condanna anche non definitiva.
La Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Città metropolitana, è organo di indirizzo politico e di controllo dell’Ente di area vasta. La Conferenza metropolitana elegge i componenti della Giunta metropolitana.
La Giunta metropolitana è l’organo esecutivo della Città metropolitana ed esercita le funzioni conferite dallo statuto ed è composta da: otto componenti nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore ad un milione di abitanti; sei componenti nelle Città metropolitane con popolazione residente inferiore ad un milione e superiore a 500.000 abitanti; quattro componenti nelle Città metropolitane con popolazione residente pari o inferiore a 500.000 abitanti. La Giunta metropolitana è eletta dalla Conferenza metropolitana ed è composta da sindaci e consiglieri comunali in carica
L’incarico di Presidente del libero Consorzio comunale, di componente della Giunta del libero Comunale e di componente dell’Assemblea del libero Consorzio comunale è esercitato a titolo gratuito. L’incarico di Sindaco metropolitano, di componente della Giunta metropolitana e di componente della Conferenza metropolitana è esercitato a titolo gratuito.

Le spese relative alle trasferte dei componenti degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane sono poste a carico dell’ente di area vasta di appartenenza. Sono rimborsabili soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, riguardanti il vitto, alloggio e l’utilizzo dei mezzi di trasporto. Gli oneri relativi ai permessi retribuiti dei componenti degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane (comprensivi dei conseguenti oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi), dovuti per attività svolte nell’interesse degli Enti di area vasta, sono da questi anticipati ai comuni di appartenenza dei singoli componenti, per gli adempimenti consequenziali. Ciascun ente di area vasta istituisce nel proprio bilancio di previsione un apposito capitolo, da destinare alla copertura delle spese.

Dalla data di entrata in vigore della legge e fino allo svolgimento delle prime elezioni metropolitane, i sindaci dei Comuni di Catania, Messina e Palermo sono, di diritto, Sindaci delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo.
Fino allo svolgimento delle prime elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali, le corrispondenti funzioni sono esercitate da altrettanti commissari straordinari, nominati con decreto del Presidente della Regione siciliana.

I Comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall’art. 50, ulteriori liberi Consorzi comunali che abbiano i seguenti requisiti: continuità territoriale tra i comuni aderenti e popolazione non inferiore a 180.000 abitanti.

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