Autorità per l’Energia: sì a bollette rateizzate di luce e gas anche dopo la scadenza

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idricoPossibilità di richiedere la rateizzazione delle bollette di elettricità e gas anche dopo la scadenza di pagamento, con un allungamento dei tempi a disposizione, e rafforzamento delle garanzie per i clienti non regolari nei pagamenti in caso di costituzione in mora. Sono queste le principali novità in tema di morosità approvate dall’Autorità con la delibera 258/2015/R/com. In particolare, per i clienti serviti nei regimi di tutela, la richiesta per ottenere il pagamento a rate ora potrà essere effettuata anche entro i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura (finora la domanda non poteva essere inviata dopo la scadenza), cioè entro 30 giorni dalla sua emissione, invece dei 20 attuali. Inoltre, a tutela dei consumatori, la comunicazione di messa in mora sarà obbligatoria per tutte le fatture per le quali non risultino i pagamenti, anche per quelle scadute nel periodo in cui è già in corso una precedente procedura di mora, altrimenti il venditore non potrà richiedere la sospensione della fornitura.

Per i servizi di tutela elettricità e gas viene quindi garantito più tempo per richiedere la rateizzazione, che deve essere obbligatoriamente offerta al cliente ad esempio in alcuni casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per malfunzionamento non imputabile al cliente. Vengono poi rese omogenee le disposizioni sulla rateizzazione nei due settori. Il provvedimento si inquadra in un processo di modifiche del mercato retail che prevede anche interventi ritenuti prioritari sulle modalità per incentivare la fatturazione su consumi effettivi o autoletture e per la piena implementazione del Sistema Informativo Integrato (SII).

bolletteIn generale le regole sulla procedura di messa in mora hanno l’obiettivo di evitare la sospensione della fornitura per morosità qualora il cliente non abbia ricevuto la comunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento, con riferimento a ciascuna fattura non pagata. L’Autorità già dal 2013 ha stabilito tempistiche certe, documentate e congrue, sia per il termine ultimo di pagamento dopo la costituzione in mora, sia per la successiva richiesta di sospensione della fornitura in caso di prolungato inadempimento del cliente. Insomma in caso di bollette non pagate il venditore non potrà procedere alla sospensione della fornitura senza aver inviato al cliente finale una raccomandata, una comunicazione di messa in mora con l’evidenza, tra gli altri, del termine ultimo entro il quale il cliente è tenuto a provvedere al pagamento e del termine minimo tra questa scadenza e la data in cui potrà essere richiesta la sospensione della fornitura (termine che non potrà essere inferiore a 3 giorni lavorativi calcolati dall’ultimo giorno utile per il pagamento).

Gli indennizzi al cliente

In caso di mancato rispetto delle regole sono previsti indennizzi automatici per il cliente: 30 euro se la fornitura viene sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora per raccomandata; 20 euro se la fornitura viene sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non ha rispettato le tempistiche previste. In questi casi inoltre non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo per la sospensione o riattivazione della fornitura. Inoltre, sempre in tema di tutele e trasparenza, dal 1° settembre il venditore, anche se si avvale di un altro operatore per i rapporti col distributore, sarà obbligato a integrare il contratto con nuove previsioni a tutela del cliente e della continuità del servizio.

Nei casi di clienti con morosità reiterata, se non hanno diritto al bonus sociale, si potrà invece prevedere la possibilità di un incremento del deposito cauzionale, con una riduzione dei tempi obbligatori per il pagamento delle bollette dalla costituzione in mora (10 giorni circa rispetto ai 20 previsti per tutti). Vengono infine riviste le procedure di switching, con la riduzione dei tempi per il gas (queste ultime da gennaio 2016) e allineate le tempistiche tra switching ordinario e quello ‘con riserva’, prevedendo che in questo secondo caso aumentino le informazioni a disposizione al venditore entrante e anche il ritiro della richiesta nel caso in cui il punto abbia già in corso una sospensione per morosità.

È stato deciso di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione della nuova disciplina del sistema indennitario, per il quale si prevede l’estensione anche al settore gas.

La delibera 258/2015/R/com è disponibile sul sito www.autorita.energia.it

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